Garanzia Giovani: nuova convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
Approvato lo schema di convenzione tra INPS, ANPAL e Regione/Provincia Autonoma, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito dell’attuazione della Garanzia Giovani (Circ. INPS 20 settembre 2019 n. 125).

In base alla convenzione, l’INPS assume il ruolo di ente erogatore dell’indennità di tirocinio per conto della Regione, sulla base di tutte le informazioni corrette e complete, trasmesse dalla stessa. In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi INPS, la Direzione regionale comunicherà ogni mese le indicazioni del dato errato.

La Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette, accedendo all’apposita funzione “Monitoraggio domande”. Se il beneficiario è percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l’INPS ne verifica l’importo mensile, adottando il criterio di competenza: se l’importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene erogato l’ammortizzatore sociale; se l’importo è inferiore, o superiore solo di 10 €, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Alcune disposizioni della precedente convenzione scaduta sono state riprese nella presente convenzione, come ad esempio: la trasmissione dei dati necessari per la gestione delle indennità di tirocinio avverrà con le stesse modalità; le richieste di pagamento dovranno riferirsi sempre a periodi di svolgimento di tirocinio completamente conclusi;
il tipo prestazione continua ad essere individuato con il codice “T” – Tirocini e la liquidazione della prestazione avviene accedendo alla procedura Ds-Web per disporre il pagamento. L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dall’ANPAL.

Da punto di vista fiscale, le indennità di tirocinio sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, pertanto costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 50 TUIR). La convenzione stabilisce infine una procedura per il recupero delle indennità di tirocinio indebite: il recupero degli importi non dovuti è a carico delle Regioni e nessuna responsabilità grava sull’INPS per i pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, che sono risultati errati.



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